Vengono definiti dalla Legge 21 dicembre 2018 n. 171 all’art. 59, comma 1.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha i seguenti poteri di indagine:
a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l’esecuzione dei suoi compiti;
b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
c) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni della presente legge;
d) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei suoi compiti; e
e) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, comprese banche di dati, archivi e tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati.
Vengono definiti dalla legge 21 dicembre 2018 n. 171 all’art. 59, comma 2.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha i seguenti poteri correttivi:
a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni della presente legge;
b) rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni della presente legge;
c) ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato di esercitare i diritti a lui derivanti dalla presente legge;
d) ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni della presente legge, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una violazione dei dati personali;
f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell’articolo 17, comma 2, e dell’articolo 19;
h) ingiungere all’organismo di certificazione di revocare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 43 e 44, nonché ingiungere all’organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione, se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;
i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al Titolo VIII della presente Parte, in aggiunta alle misure di cui al presente comma, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e
l) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un Paese estero o un’organizzazione internazionale.
Vengono definiti dalla legge 21 dicembre 2018 n. 171 all’art. 59, comma 3.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha i seguenti poteri autorizzativi e consultivi:
a) fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all’articolo 37;
b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al Consiglio Grande e Generale, al Congresso di Stato, oppure ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
c) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell’articolo 41, comma 3;
d) accreditare gli organismi di certificazione di cui all’articolo 43;
e) approvare i criteri di certificazione conformemente agli articoli 43 e 44;
f) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all’articolo 29, comma 7, e all’articolo 47, comma 2, lettera d);
g) autorizzare le clausole contrattuali di cui all’articolo 47, comma 3, lettera a);
h) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all’articolo 47, comma 3, lettera b);
i) approvare le norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 48;
l) autorizzare l’istituzione di nuove banche dati dello Stato e degli Enti Pubblici, previo parere favorevole dell’organismo competente.